Verso un nuovo “ umanesimo risarcitorio “ ?
Quale è il concetto e l’ambito di ”approssimazione” valutativa medico legale del danno alla persona , che spesso in passato si è rimandava alla sola “esperienza “ del singolo professionista ….?
Se da un lato l’evoluzione tecnico scientifica ha consentito di acquisire sempre piu’ informazioni e parametrazioni clinicostrumentali idonee a trasferire una determinata realta’ clinica in voci di “ danno anatomo/psichico funzionale biologico “ sempre
piu’ dettagliatamente definibili ed inquadrabili rispetto a determinati valori tabellari medi di riferimento ( Barèmes) , le attuali prospettive di intervento tecnico specialistico in tema di “ sofferenza correlata” impongono una nuova “ forma mentis “ del medico legale deputato a valutare il rapporto “ qualitativo” di una determinata lesione/malattia e menomazione rispetto a differenti “ parametri” condivisi , nel rispetto del criterio imprescindibile di “ compatibilita’” valutativa tra quanto accertato e le relative ricadute
“ soggettive” sulla vita quotidiana che una qualsiasi persona che ha subito analoghe lesioni e che è costretto a convivere con analghe condizioni menomative.
Se l’accertamento della “ invalidita’ temporanea e permanente biologica” impone al medico legale l’esclusiva posizione di “ eseminatore” esterno degli elementi probatori clinico strumentali e documentali acquisiti e la successiva traduzione degli stessi in
una determinata e motivata stima percentualistica di “danno anatomo e/o psichico funzionale , la valutazione degli aspetti “ qualitativi “ , cioè di presuntiva “sofferenza correlata” ( che non ha alcun rapporto diretto col grado di IP accertato ) necessita di una
inversione della la posizione dell’accertatore che deve necessariamente partire dalla acquisizione delle dichiarazioni dello stesso “ danneggiato “ ed essere finalizzata – onde
consentire adeguate valutazioni presuntive ( quindi di equilibrata
approssimazione ) ad una triplice verifica:
1) La compatibilita del dato soggettivo rispetto alla oggettiva
menomazione.
2) L’inquadramento del dato “ qualitativo “ nel contesto di
parametri condivisi ( finalita’ del prossimo gruppo di
condivisione SIMLA sul danno alla persona ).
3) La differenziazione tra “ ricaduta soggettiva generica” nella
comune quotidianita’ e quindi comune a qualsiasi
danneggiato di analoga eta e sesso.
Cio’ indipendentemente da specifici riferimenti, addotti dal danneggiato ,che non possono rientrare nell’apprezzamento medico legale , salvo preliminare verifica probatoria del Giudice o delle Parti.
La stima del parametro “ sofferenza correlata” si deve basare dunque su un criterio di “ approssimazione motivata “, non soggetta alla sola “ esperienza ” del singolo specialista , ma condizionata in primis dall’apprezzamento di una determinata realta’ documentale e menomativa e secondariamente rapportabile a specifici criteri di riferimento tecnicamente condivisi. D’altra parte la stima di un parametro “ qualitativo “ – soggetto sempre a contraddittorio tra le Parti– rappresenta l’unico mezzo per eliminare o comunque ridimensionare le possibili sperequazioni liquidative imposte dagli “ automatismi” delle Tabelle di Liquidazione ( sia quelle del Tribunale di Milano, sia quelle del Tribunale di Roma) , nel rispetto di un nuova ed equilibrata prospettiva risarcitoria che ponga effettivamente al centro “ la persona” rispettando gli interessi sia del Creditore , sia del
Debitore.
Dott. Enrico Pedoja
Segretario Societa’ Medico Legale Triveneta