Si propongono alcune riflessioni del Presidente E. Pedoja vista la recente pubblicazione sul Sito della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni dei parametri utilizzabili in sede Tecnica per la rappresentazione “qualitativa” delle variabili di sofferenza “soggettiva” causate dalla disabilità biologica (sia temporanea che permanente).
Tali riflessioni scaturiscono anche dal fatto che la SMLT ha svolto un complesso lavoro in tale ambito, frutto di consolidata condivisione e applicazione da oltre dieci anni da parte di tutto il contesto professionale della Associazione.
Buona lettura
Dott.ssa Sarah Nalin
Segretario SMLT
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Sofferenza lesione/menomazione correlata
Dr Enrico Pedoja
Presidente Società Medico legale del Triveneto
Secondo Statement SIMLA
Un passo avanti della Medicina Legale assicurativo-forense verso la definitiva condivisione tecnica sulla valutazione della componente “sofferenza” correlata alle accertate disfunzionalità biologiche (temporanee e permanenti) conseguenti a lesione dell’integrità psico-fisica.
Risulta di recente pubblicazione sul Sito della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni un documento che ha portato alla condivisione da parte del Gruppo di Studio Societario dei parametri utilizzabili in sede Tecnica per la rappresentazione “qualitativa” delle variabili di sofferenza “soggettiva” causate dalla disabilità biologica (sia temporanea che permanente), per i quali si rimanda al Documento SIMLA allegato.
Il percorso di studio è stato particolarmente impegnativo e al riguardo va necessariamente ricordato il complesso lavoro sulla materia sviluppatosi fin dagli anni 90’ grazie ai primi apporti tecnici forniti dai Colleghi Milanesi Ronchi e Genovese e dal Collega Mastroroberto che si impegnarono nel trasferire nel contesto valutativo (e quindi liquidativo) Nazionale i presupposti interpretativi medico legali della “souffrance“ utilizzata in Francia ed imperniata sostanzialmente sulla componente “dolore” ovvero sul “sentire“ danneggiato in relazione al vissuto della propria condizione lesiva, prevalentemente per quanto riguarda il periodo di malattia nella prassi valutativa transalpina.
L’avvento del concetto di “danno non patrimoniale“, quale presupposto “unitario del danno alla persona“, ha riaperto la discussione tecnica medico legale sull’effettivo ed esaustivo presupposto del concetto medico legale di “danno biologico“ nell’inquadrare il danno ingiusto, soprattutto in relazione alla effettiva e concreta valenza probatoria dei parametri della Inabilità ed Invalidità biologica in termini di “condizione causale“ idonea a determinare una corrispondente ed automatica ricaduta negativa non solo nelle sue ripercussioni sul “fare personale“ ma anche sul “sentire“ del danneggiato.
In tale senso, a partire dal 2009, assieme al Collega Francesco Pravato, e sulla scia di una preesistente “prassi istruttoria“ derivante dal Quesito del Giudice in uso presso alcune Sedi di Tribunale del Veneto, abbiamo ritenuto necessario elaborare una metodologia valutativa che potesse meglio inquadrare tale aspetto del danno alla persona, connesso al vissuto di un determinato evento lesivo e soprattutto correlabili alla convivenza del danneggiato con una accertata e determinata condizione menomativa .
Ciò anche al fine di riequilibrare quell’automatismo “liquidativo”, introdotto nelle Tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano (dopo l’emanazione delle Sentenze della Sezione Unita di Cassazione), ove la componente risarcitoria relativa alla sofferenza veniva definita in via automatica, senza alcun criterio discriminante e valutazione qualitativa, venendo parametrata sui soli aspetti “quantitativi“della invalidità permanente biologica.
In sostanza veniva sostenuto e conseguentemente applicato in sede risarcitoria il concetto che più elevata è la percentuale di danno biologico più elevato è il risarcimento per sofferenza, senza una ponderazione qualitativa del secondo aspetto.
Senza considerare che invece la sofferenza può essere assai differente tra danneggiato e danneggiato pur a fronte di analoghe percentuali di invalidità permanente biologica.
Il metodo elaborato definitivamente dallo Scrivente e dal Collega Francesco Pravato nel 2010 (quest’ultimo ideatore del criterio di calcolo basato sul presupposto di “parametro prevalente ” ai fini della determinazione del risultato complessivo), si impernia su consolidati e precisi “principi” di riferimento , già definiti nella pubblicazione “La sofferenza “psico-fisica” nel danno alla persona” Maggioli Ed.2013, e ora concettualmente assunti anche in SIMLA , come emerge dal testo del citato Statement, magistralmente approfondito e coordinato dal Collega Prof Riccardo Zoia.
Dal 2010 comunque il metodo era già stato condiviso dall’intero entourage specialistico medico legale libero professionale della Società Medico Legale del Triveneto, applicato e definitivamente utilizzato in Sede Istruttoria di Processo Civile, anche a seguito dell’oggettivo interesse manifestato da parte degli Operatori del Settore, compresi i Giudici.
Al riguardo è utile segnalare che le stesse Tabelle di liquidazione del Tribunale di Venezia (elaborate dal Presidente Dr. Roberto Simone) hanno trovato fondamento applicativo proprio nella distinzione liquidativa tra componente “quantitativa disfunzionale “(IP) e componente qualitativa “soggettiva “, di volta in volta connessa (ma non con rapporto di proporzionalità diretta) alla accertata disabilità biologica.
La metodologia ha quindi trovato larga applicazione e ha consentito la raccolta di una prima casistica ed una successiva sull’applicazione di tale metodologia in corso di CTU in Veneto (protrattasi dal 2010 al 2020 con la raccolta di circa 8000 casi) che ha sostanzialmente confermato il presupposto di significativa “variabilità” della componente “sofferenza” rispetto ai parametri quantitativi di IT e IP : elemento questo conseguentemente di rilievo ai fini di una più adeguata perequazione liquidativa del danno “non patrimoniale” dovuto a lesione psico-fisica.
Nel 2015, per meglio consentire una specifica attinenza del parametro qualitativo alla sola “disfunzionalità” ed evitare sovrapposizioni interpretative con ipotesi di danno da “sofferenza” morale ontologicamente differenti, ho personalmente elaborato e quindi proposto il termine specifico di “sofferenza lesione- menomazione correlata”: principio ufficializzato dalla Società Medico Legale del Triveneto in occasione del Congresso Internazionale dello IALM tenutosi a Venezia del giugno 2016 e ora acquisito ufficialmente in SIMLA.
Il recente Statement SIMLA – nella parte finale – presenta un primo inquadramento dei parametri, però apparentemente pensato specificatamente ad uso integrativo delle sole Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano
Considerando, tuttavia, in futuro, anche la ,non infondata, ipotesi di possibili modifiche nazionali delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale , sarebbe forse più opportuna una semplificazione nella distribuzione e calcolo dei livelli di “ sofferenza correlata” , basata su tre livelli principali come peraltro attuato negli ultimi 10 anni nel Ns contesto operativo professionale : questo anche alla luce dei risultati emersi dalla citata casistica applicativa che porterebbero ad evidenziare significative asimmetrie tra invalidità permanente biologica e sofferenza correlata soprattutto in certe fasce di riferimento ( orientativamente comprese tra il 5% ed il 50% di danno biologico ) ove la componente della sofferenza presenta spesso i maggiori disallineamenti rispetto al solo dato “ quantitativo” , cioè il grado di Invalidità permanente accertato secondo bireme. (Vedi “Casistica SMLT Il danno biologico nel danno non patrimoniale Discrepanza tecnica medico legale tra percentuale di Invalidità permanente biologica accertata ed automatismo liquidativo della “sofferenza media lesione/menomazione correlata”, integrante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e di Roma. SMLT 10.10.2017 e Altalex 8.1.2021)
In tal senso l’attuale distribuzione e rappresentazione “grafica” delle Tabelle indicate dalla SIMLA (e la conseguente gestione del calcolo), seppure ben strutturate, ma forse non adeguatamente illustrate nella parte esemplificativa, acquisiscono allo stato una valenza prevalentemente di carattere didattico: sicuramente utili ai fini formativi, ma forse suscettibile di definitivi assestamenti ove utilizzabili per qualsiasi ipotesi di successiva traduzione “tabellare” economica della complessiva posta risarcitoria di danno non patrimoniale.
Restano da definire ed approfondire alcuni aspetti valutativi relativi alla stima della sofferenza correlata in tema di “danno differenziale“, nonché alcuni aspetti relativi a quelle condizioni menomative che non hanno substrato “disfunzionale“ (ad esempio il danno estetico) e quelli relativi al danno sul minore: fattispecie- quest’ultime- per le quali potrebbe talora risultare utile l’ausilio di psicologo e/o psichiatra forense, sia per l’acquisizione di necessari profili personologici del danneggiato sia per le particolari difficoltà che spesso emergono nell’ascolto e valutazione delle ricadute negative della menomazione nel minore.
Dr Enrico Pedoja
Medico Legale