CHI CERCA TROVA

Si propone di seguito una riflessione su una recente sentenza della Suprema Corte sul tema delle infezioni nosocomiali, del Dr. Flaviano Antenucci, Hospital Risk Manager, uno dei Referenti Culturali della SMLT.

Il tema delle infezioni nosocomiali non è solo un problema di sanità pubblica ma anche di costi.

La Sentenza in modo chiaro e puntuale non solo affronta la problematica ma altresì suggerisce i contenuti del quesito che dovrà essere posto al CTU medico-legale indagando la colpa generica e specifica.

Buona lettura

Dott.ssa Sarah Nalin

Segretario SMLT 

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CHI CERCA TROVA

Dr. Flaviano Antenucci

Hospital Risk Manager

Poniamo che ci sia una signora di una certa età, piena di “malanni”, come spesso si dice, e che a questa Signora un ospedale di una certa autorevolezza proponga un intervento agli occhi (piuttosto comune). Mettiamo anche che questa Signora cada rovinosamente a terra durante il ricovero, prima di essere operata, per un mancamento legato anche a rialzi febbrili e ad uno stato di salute nemmeno in equilibrio. E mettiamo infine che venga operata lo stesso, dimessa il giorno dopo senza febbre, e ricoverata qualche giorno dopo perchè nuovamente in stato febbrile, questa volta per un’infezione da stafilococco. La Signora morirà di lì a poco ed i parenti affronteranno tutti i gradi del giudizio per essere risarciti. E qui succede che la magistratura di prime e seconde cure sottolinea come l’azione degli eredi non sia contrattuale, ma extracontrattuale, perché non sono loro i titolari del contratto di spedalità verso la struttura!   

A questo punto molti si rilassano… perchè si sa che la responsabilità extracontrattuale (lo dice anche Gelli!) è quella che sbarra la strada al reclamante, imponendogli l’ordalia della prova del nesso, della responsabilità come colpa e non come occasione, e perfino del danno! “La prova non è raggiunta”, “non è certo che una terapia antibiotica più proattiva avrebbe consentito la sopravvivenza”, e così via elencando… E’ toccato di nuovo alla Cassazione smontare il giudizio del “senso comune” (extracontrattuale è più difficile che contrattuale…) e sostituirlo con il buonsenso (giudizio controfattuale è tecnica logica da applicare anche all’arco terapeutico, non solo ai singoli comportamenti), perchè di questo si tratta! Ed eccola, la responsabilità extracontrattuale: se si cerca il comportamento omissivo, imprudente e così via, è possibile che lo si trovi! La responsabilità contrattuale rende inutile questa ricerca (proteggendo davvero gli operatori), ma se si volge a quella aquiliana, rileva eccome che la struttura proceda egualmente all’intervento (non necessario per la sopravvivenza)! nonostante specifiche contingenze lo sconsigliassero! Ed il nesso? Ebbene anche il nesso di causa non è più da decenni (in responsabilità civile) una corrispondenza biunivoca perfetta, ma semplicemente un criterio di maggior probabilità logica!

Insomma, abbiamo rischiato spesso di essere accecati dall’idea che il doppio binario fosse davvero significativo perché “escludente” e non semplicemente perché “diverso” in diritto. Pensavamo ad una realtà “piegata”, dove il CTU, che afferma che non era certo che un diverso atteggiamento nella protezione antibiotica avrebbe risparmiato la vita della signora bastasse ad escluderne l’amara rilevanza. Ma soprattutto abbiamo smesso di vedere le mille circostanze (la caduta, l’inopportunità, lo stato febbrile, le condizioni di salute scadenti in generale, l’obesità) per correre dietro ad un’idea caricaturale delle differenze tra il 2043 e il 1218 cc.

E se la lezione di buonsenso della Cassazione è certamente utile promemoria per invitare gli operatori giuridici a non ragionare per classi responsabilistiche, ma per ordini di prove, è invece molto più diretto e preciso il “mandato” che rinnova, circoscrive e specifica per il CTU medico legale, al quale viene chiesta indagine sulla causalità generale e specifica, cioè a non fermarsi alle questioni di causa-effetto puramente tecnico-mediche, incluse le indicazioni di prevenzione del rischio (e non l’asepsi e basta!). Gli viene chiesto di non ragionare per classi, ma di usare il massimo dell’attenzione al caso concreto e specifico.

Gli viene infine chiesto – a lui come a tutti noi che leggiamo questa sentenza – di valutare opportunità e non solo indicazione, adeguatezza e non solo rispondenza formale, in due parole “capacità” e “volontà” di produrre salute e non terapie.

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