Statuto
S.M.L.T.

Di seguito è elencato articolo per articolo lo Statuto della Società Medico Legale del Triveneto.

Articoli

Art. 1: Registrato 12.2.2010 n. 752 Serie 1T È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Società Medico Legale del Triveneto”.

Art. 2: L’Associazione si costituisce per meglio far udire la propria voce a difesa delle esigenze del cittadino che vive nella Macro Regione del Triveneto, con la finalità di creare relazioni di scambio d’esperienze e di crescita culturale, per promuovere, inoltre, seminari di ordine tecnico – operativo, giuridico, medico legale, nei settori valutativi di interesse medico-legale, Pubblico e Privato, delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali del Triveneto.

L’Associazione si propone gli scopi di:

  • Promuovere e far conoscere al cittadino che vive nella Macro Regione l’importanza ed il rilievo dell’attività specialistica medico-legale per qualsiasi problema medico- giuridico, medico-assicurativo e medicoprevidenziale, nonché per le problematiche connesse alla gestione del contraddittorio medico – paziente in ipotesi di “malpractice” sanitaria.

  • Promuovere iniziative tecnico operative con Enti ed Istituti pubblici o privati, Ordini Professionali, Camere di conciliazione ecc. finalizzate a favorire una composizione di vertenze medico-legali.

  • Promuovere iniziative finalizzate ad una corretta ed equa valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, penalistico e previdenziale.
  • Attuare iniziative scientifiche medico legali finalizzate al necessario aggiornamento degli operatori della materia.

  • Favorire il giusto riconoscimento professionale dell’attività specialistica medico legale a fronte della garanzia, di una prestazione completa, trasparente, motivata e consona alle esigenze del cittadino. L’Associazione è libera, apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Rappresenta l’unione delle istanze dottrinarie “medico legali”, aventi finalità di natura “tecnica – operativa”, di tutti gli specialisti operanti nel settore Pubblico e Privato delle circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali del Triveneto, finalità che tengono conto anche delle eventuali esigenze valutative medico- legali proprie dell’ambito territoriale di competenza. L’Associazione, in tal senso, promuove incontri di crescita scientifica e culturale ed autonomi seminari di natura tecnica – operativa con tutti i “soggetti” della macro – Regione che hanno interesse in ambito medico legale (Giudici, Avvocati, Associazioni di Servizi demandate alla liquidazione del danno alla persona da parte delle Compagnie di Assicurazione e da parte dei danneggiati, Operatori di Enti Previdenziali, ASL e di tutte le Istituzioni che prevedono intervento tecnico specialistico medico-legale).

 

L’iscrizione è concessa ai Soci Ordinari e ai Soci Sostenitori.

  • Sono Soci Ordinari tutti gli Specialisti Medico Legali iscritti ad Ordini dei Medici del Triveneto, residenti in Triveneto e che esercitano la professione medico legale nelle Province del Triveneto.
  • Sono Soci Sostenitori gli Specializzandi in Medicina Legale, gli Specialisti Medico Legali che risiedono al di fuori del Triveneto, Odontoiatri, Medici Specialisti di altra branca e gli Esercenti le Professioni Sanitarie che abbiano interesse culturale e di collaborazione scientifica in ambito medico legale assicurativo forense (civilistico, penalistico e previdenziale).

 

Art. 3: L’Associazione ha sede nel luogo di residenza del Segretario in carica. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di trasferire la sede e d’istituire sedi secondarie, nonché di svolgere le proprie attività al di fuori della propria sede.

  

Art. 4: Sono Organi dell’Associazione:

– L’Assemblea degli iscritti.

– Il Consiglio Direttivo.

 

Art. 5: L’assemblea generale è composta dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Viene convocata su iniziativa del Presidente ovvero su proposta di gruppo di Soci (qualora tale gruppo rappresenti almeno 1/3 dei soci). La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene mediante invio di email agli iscritti o con comunicazione sul sito della Società con preavviso di almeno 15 giorni. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 31.12 al 30.4 successivo per l’approvazione del bilancio e consuntivo.

L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o su proposta di gruppo di soci (qualora tale gruppo rappresenti almeno la metà dei soci), con analoghe modalità e con preavviso di almeno 30 giorni.

Entrambe le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione quando vi interviene almeno la metà + 1 degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea generale elegge in prima votazione il Presidente ed il Segretario con la maggioranza dei 2/3 dei votanti o in seconda votazione con la sola maggioranza dei votanti.

  

Art. 6: Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal Segretario che devono avere differenti residenze provinciali e sono membri eletti dall’Assemblea dei Soci Ordinari. Presidente e Segretario dovranno essere scelti fra i Soci Ordinari con prevalente attività liberoprofessionale. Sono membri dello stesso Consiglio con diritto di voto n. 2 Consiglieri delle Circoscrizioni Giudiziarie delle Province di Trento e Bolzano, n. 3 Consiglieri delle Circoscrizioni Giudiziarie delle Province del Friuli Venezia Giulia, 7 Consiglieri delle Circoscrizioni delle Province del Veneto. Farà parte del Consiglio Direttivo un Consigliere con diritto di voto scelto fra i Soci sostenitori per categoria di appartenenza (Specializzando medico legale, Specialista medico legale residente al di fuori del Triveneto, Medico Specialista di altra branca, Odontoiatra, Esercente Professioni sanitarie).

I Consiglieri vengono nominati dal Segretario, sentito il parere del Presidente e dei Soci Ordinari e Sostenitori.

La carica di Tesoriere è riservata ad un Socio Ordinario, nominato dal Segretario, sentito il parere del Presidente e dei Soci Ordinari e Sostenitori.

Le cariche direttive vengono rinnovate ogni 3 anni. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente

Art. 7:

È ammessa l’iscrizione ad una sola Circoscrizione. Il Consigliere coordina l’attività degli appartenenti alla Circoscrizione, raccoglie le iscrizioni, indice, se necessario, riunioni operative ed interviene su delega del Consiglio presso gli Organismi Giudiziari, gli Ordini Professionali, gli Enti Previdenziali, Istituti Pubblici e Privati della Circoscrizione al fine di promuovere le iniziative culturali, scientifiche e le relative attività operative medico-legali della Associazione.

Il Presidente convoca l’Assemblea Generale dopo aver sottoposto al vaglio del Direttivo le eventuali Candidature di Presidenza e Segreteria, secondo quanto previsto dall’art 6. Ha veste di rappresentante della SMLT con altre Associazioni Professionali ed Organismi Giudiziari. Nomina il Responsabile scientifico medico legale della SMLT ed eventuali coordinatori di Comitati Scientifici, con facoltà di delega di mandato alla Segreteria. Il Segretario trasmette gli ODG e convoca almeno tre volte l’anno il Direttivo, redige i Verbali del Consiglio, coordina la linea programmatica e l’indirizzo Societario, l’attività congressuale e formativa, i rapporti con i Consiglieri, i rapporti con le Strutture Sanitarie ed Enti Privati (Ha facoltà di gestione del conto della Società per l’ordinaria Amministrazione) L’Attività Informativa viene coordinata dal Presidente, dalla Segreteria e dal Responsabile Scientifico della SMLT.

 

Art. 8: Ogni singolo iscritto concorre alle spese di gestione dell’Associazione e la quota viene decisa dal Consiglio Direttivo. Il mancato concorso alle spese è motivo di esclusione dall’ Associazione

    

Art. 9: Una volta l’anno il Tesoriere stila il rendiconto finanziario che trasmette per approvazione al Presidente, al Segretario e ai Consiglieri. Il rendiconto approvato è comunicato agli iscritti.

  

Art. 10: Per eventuali divergenze tra gli associati di natura deontologico – professionale potrà essere richiesto, su istanza del Consigliere della Circoscrizione – l’attivazione – ai fini conciliativi – della Commissione dei “probiviri”, costituita dal Presidente, dal Segretario e da 3 Consiglieri Soci Ordinari scelti dal consiglio direttivo, demandando alla detta Commissione, espletata un’istruttoria circostanziata ed in caso di persistente disaccordo – ogni decisione in merito.

 

Art. 11: L’ Associazione può essere sciolta a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto previa convocazione contenente Ordine del Giorno ove sia esplicitamente contemplato detto scioglimento.

  

Art. 12: Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge e di Principi Generali in materia, nonché eventuali Regolamenti interni che potranno essere adottati ed approvati dall’Assemblea degli iscritti.

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