L’insostenibile leggerezza dell’invalidità lavorativa del lavoro domestico

Si propone di seguito una riflessione sul tema del lavoro domestico, del Dr. Flaviano Antenucci, Hospital Risk Manager, uno dei Referenti Culturali della SMLT, che indubbiamente affronta un tema della vita quotidiana di tutti noi e che non sembra...

Si propone di seguito una riflessione sul tema del lavoro domestico, del Dr. Flaviano Antenucci, Hospital Risk Manager, uno dei Referenti Culturali della SMLT, che indubbiamente affronta un tema della vita quotidiana di tutti noi e che non sembra essere di chiara quantificazione, anche a fronte di pronunce ormai datate della Suprema Corte.

Buona lettura,

Dott.ssa Sarah Nalin

Segretario SMLT 

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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’INVALIDITÀ LAVORATIVA DEL LAVORO DOMESTICO

Dr. Flaviano Antenucci

Hospital Risk Manager

Ci deve essere una correlazione tra la grande attualità di un lavoro come quello domestico, sempre più rilevante in funzione dell’’età media della popolazione italiana e della “lentezza” con la quale spesso i più giovani escono dalla casa familiare, e l’apparente “disinteresse” della giurisprudenza e della dottrina sul punto.

Deve esserci una ragione per la quale da molti anni ormai la “regola” è quella di ritenere sufficiente il “prudente apprezzamento” del Giudice, e come parametro quel triplo della Pensione Sociale che spesso risolve la questione immediata, ma non spiega!

Il lavoro “a casa” non è solo logistica, ma è anche assistenza, e spesso supplenza, e resta quindi non quantificato il mancato apporto in seguito ad un danno, e quindi il vero e proprio “danno alla capacità lavorativa specifica”, sulla specifica attività di “lavoro casalingo”.

Certo non è pura “distrazione”: il danneggiato che perde tutta o parte della capacità di fare il lavoro che in effetti svolgeva o svolge ancora in maniera ridotta ha diritto a vedere colmato il “gap” di reddito, mentre paradossalmente la perdita di parte o tutta la capacità specifica di rendere un lavoro “casalingo” si traduce in un danno per i beneficiari (che forse hanno diritto più al controvalore di “sostituzione” del lavoro venuto a mancare, e quindi di un danno emergente) più che in un danno per il lavoratore casalingo (che per effetto dei legami familiari non perde diritto alla mutuità dell’assistenza familiare, anche se vi contribuisce meno).

Se la si guarda in questa prospettiva, la questione allora è più convenientemente risolvibile in logica equitativa – forse unico modo per trattare “insieme” elementi così bifronti – che con una rigorosa suddivisione per “capitoli” di danno, come la scuola risarcitoria vorrebbe…

Detto ciò, potrebbe essere utile domandarsi se davvero l’unica sintesi possibile sia o quella di ignorare uno dei due aspetti (è il caso del metodo del “triplo PS”) oppure quella di usare criteri equitativi, che per loro natura riconoscono un “tot” in maniera sganciata da un conteggio rigoroso.

Gli avvenimenti degli ultimi anni – in Italia ma non solo – mostrano nuove cautele economiche e diversi riconoscimenti di tipo assistenziale (si pensi al Reddito di Cittadinanza) e nel contempo una maggiore e più puntuale sensibilità verso i “valori” della “qualità della vita” al punto che forse OGGI si può individuare un metodo meno artigianale per quantificare questi danni, sia sotto la componente che più si avvicina al “danno emergente” (quello sofferto dai familiari del lavoratore casalingo, a tempo pieno come “part time”) sia sotto quella che più si avvicina alla perdita di tutto o parte del reddito generato (oggi individuabile forse con maggior precisione, visto che è spesso un  elemento economico di valutazione costi-benefici tra accettare un lavoro lontano da casa – ad esempio – o guadagnare meno ma rimanere in un ambiente più confortevole e “servito”).

Insomma, se l’aiuto che mutuamente spesso ci si dà in casa diventa componente attiva ed economicamente rilevante di una scelta lavorativa, e se la decisione di avere migliore qualità della vita invece che una posizione meglio pagata ma più impegnativa e che comporti rinuncia ai vantaggi del lavoro casalingo (proprio e altrui), allora non vediamo perchè questi parametri (oggi facenti parte più che ieri di scelte economicamente rilevanti) non debbano trovare spazio anche nella quantificazione della loro perdita.

Che si tratti del piacere di cucinare per sè, o del vantaggio di “trovare pronto”, certamente questo – per rilevanza e rilevabilità (si pensi a tutti i servizi di delivery) è perfettamente quantificabile, ben più di una volta!

Che si tratti di gestire adempimenti, organizzare fornitori e insomma essere “dentro” il tessuto locale, è anche questo molto più quantificabile di un tempo, perché molti di questi servizi sono offerti anche da terzi, e sono puntualmente quantificati!

Non saranno certo queste righe a cambiare l’attuale, pacifico ordine delle cose, ma avrebbe già raggiunto il suo scopo se avesse aperto anche solo uno spiraglio di riflessione, o quantomeno scosso dalla forza dell’abitudine: oggi colf e badanti sono professionalità diffuse e ben descritte e trattate, a differenza di quanto una volta sfumato era ad esempio il concetto di “governante”.

Impensabile che questo non porti a conseguenze anche in campo risarcitorio: sarebbe bello partecipare attivamente a delinearle, invece di attendere di leggerle, sarebbe forse più appassionante partecipare a quell’attività che Saramago (parlando del caos) descriveva come “ordine che attende di essere decifrato”.

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