Quando i conti tornano!

Si propone di seguito una riflessione, del Dr. Flaviano Antenucci, Hospital Risk Manager, uno dei Referenti Culturali della SMLT, in merito alla pronuncia recente della Suprema Corte che ancora una volta sottolinea e ribadisce il principio della causalità materiale...

Si propone di seguito una riflessione, del Dr. Flaviano Antenucci, Hospital Risk Manager, uno dei Referenti Culturali della SMLT, in merito alla pronuncia recente della Suprema Corte che ancora una volta sottolinea e ribadisce il principio della causalità materiale, pilastro che deve rappresentare nel ruolo medico-legale, la luce tecnica nelle decisioni giuridiche e non surrogati di arbitraggio

Buona lettura

Dott.ssa Sarah Nalin

Segretario SMLT 

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QUANDO I CONTI TORNANO!

Dr. Flaviano Antenucci

Hospital Risk Manager

Finalmente una sentenza nella quale la Cassazione può permettersi di fare…la Cassazione!

Siamo da tempo abituati a decisioni che non sono solo interpretazioni o spiegazioni, ma vere e proprie supplenze legislative, perché il legislatore è occupato a fare altro, che leggere una sentenza nella quale la Suprema Corte scova l’illogicità di una decisione, ed indica cosa e come fare in forza di principi consolidati ed esistenti è davvero una festa, ed è lecito immaginare che sia stata una festa anche per i Magistrati impegnati su questo arresto importante e chiarissimo.

Il tema della causalità materiale in Responsabilità Civile si trova troppo spesso teso tra un rigore assolutamente incompatibile con la necessità di comporre liti in rapporti ormai quasi tutti contrattuali, ed una certa tendenza ad usare categorie sottintese o anche solo semplificazioni logiche, sull’onda della necessità di dover comporre rapidamente ed efficacemente una questione.

La Cassazione ci ha ricordato che quello della responsabilità contrattuale non è un mondo semplificato, ma semplicemente un mondo nel quale il “mood”, la frequenza di trasmissione delle obbligazioni, degli adempimenti ma anche delle inadempienze NON E’ UNA SERIE DI EPISODI ISOLATI, ma trasmissione che si svolge su una frequenza “portante”, e questa frequenza è la continuità del

rapporto.

Ebbene, con questa Cassazione con rinvio viene spedito un messaggio chiaro a chi giudica, che non può dare per scontato che in un rapporto contrattuale le cose sarebbero andate in un determinato modo solo per la propria esperienza personale, o perchè si sa qualche fatto in più rispetto all’epoca della scelta, ma allo stesso modo un segnale altrettanto chiaro viene mandato ai CTU medico legali, ai quali viene chiesto di accertare le componenti tecniche per dare ogni elemento utile, mentre se su quelle relazionali si vuol dare un commento, che questo sia basato su logiche “controfattuali” e non pregiudiziali…

Messaggio che serve anche a ricordare che le scelte di ognuno di noi sono un’alchimia di conoscenze, sensazioni e determinazioni, il che rende ciò che facciamo unico e non così scontato, nemmeno quando questo serve (magari) a darci ragione in un giudizio risarcitorio…

Il ragionamento viziato è proprio quello che attribuisce al paziente una decisione che CERTAMENTE avrebbe preso rispetto ad una tecnica diversa da quella adottata nel suo caso SE FOSSE STATO INFORMATO della sua esistenza. Tutto questo perchè- sapendo come sono andate le cose – le complicanze gravi ed imprevedibili verificatesi sono proprie della tecnica chirurgica usata, e non di quella diversa che il paziente avrebbe potuto sciegliere…

Attribuire al paziente una scelta certamente volta altrove (senza sapere ovviamente che si sarebbero davvero verificate delle complicanze) equivale a condannare il concessionario di motociclette per la caduta di un suo cliente, che comprò una moto troppo pesante, sul presupposto che se avesse saputo che c’era una moto più leggera l’avrebbe certamente scelta e non sarebbe caduto!

E il paragone calza nel caso di specie ancora meglio: se il cliente è andato da un concessionario Harley, probabilmente non era interessato ad una moto più leggera, così come il nostro paziente (rivoltosi ad uno specialista di QUELLA TECNICA CHE FU POI USATA) probabilmente non avrebbe scelto una diversa tecnica ancorché compiutamente informato, salvo ovviamente che non lo possa provare!

Un trionfo di logica, dunque, ed un trionfo del diritto già scritto su quello che (spesso) nessuno vuol scrivere.

Ma anche – per una volta – un episodio nel quale a ciascuno viene data la possibilità di fare ciò che davvero è tenuto a fare: la Cassazione ad individuare vizi di ragionamento e non falle di sistema, i CTU a portare luce tecnica nelle decisioni giuridiche e non surrogati di arbitraggio, i reclamanti a ricordare che ciascuno di noi ha anche proprie responsabilità, non delegabili a posteriori a qualcuno a cui lasciarne il peso solo per l’esito.

Insomma, una storia nella quale ognuno si trova al posto giusto.

https://associazione.smlt.it/wp-content/uploads/2023/02/Civile-Sent.-Sez.-3-Num.-1936-Anno-2023-LA-PROVA-DEL-NESSO-CAUSALE-NEI-DANNI-DA-OMESSA-INFORMAZIONE-E-INSUCCESSO-DELLINTERVENTO.pdf

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