Il valore di una vita

Vi segnalo la relazione del Dr. Roberto Simone, Consigliere III sez. Corte di Cassazione, che ha esposto al convegno SMLT del 10.10.2025 dal titolo: Il valore di una vita.
Buona lettura

Dott.ssa Sarah Nalin
Segretario SMLT

Dott. Matteo Perilli
Consigliere SMLT


Il valore di una vita

Abstract. Il contributo affronta il tema, tradizionalmente controverso nell’ordinamento italiano, della risarcibilità del danno da perdita della vita. Muovendo dal paradigma giurisprudenziale del 1925 e dai successivi approdi della Cassazione, l’analisi ricostruisce l’espansione delle voci risarcibili, il dibattito sulle tabelle (fino alla T.U.N.), le ragioni dell’irrisarcibilità della perdita in sé, e il ruolo — spesso sottotraccia — dell’economia e del Welfare. In chiusura, si propone una prospettiva “di mezzo”: responsabilità civile come strumento operante ex post di compensazione e deterrenza, a condizione di un risveglio del legislatore, per garantire prevedibilità e ridurre i costi sociali complessivi.

1) Premessa: un titolo volutamente provocatorio

Il titolo “Il valore di una vita” può suonare vago o persino fuori fuoco rispetto al convegno. Non è così. È una scelta deliberatamente provocatoria, che evoca due immagini note nel mondo letterario. Il “cinico” di Oscar Wilde, che conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla, ma anche Shylock nel Mercante di Venezia insieme alla libbra di carne di Antonio, ridotta   nella dimensione di una penale per la mancata restituzione del prestito, seppure, come ammonisce Porzia, “senza versare neppure una goccia di sangue” (la fine è nota). Nulla di tutto questo.  

Cercherò di tratteggiare, nei limiti delle mie competenze, come e in qual modo la responsabilità civile possa fornire una risposta al tema della perdita della vita, pur nel rispetto della nostra tradizione giuridica, che, tuttavia, avrebbe bisogno di una maggiore consapevolezza su quanto avviene a livello operazionale.

2) Il paradigma del 1925 e la “fine della storia”?

Ancora oggi la nostra giurisprudenza si muove nel solco di una decisione centenaria (Cass. 3475/1925) , che scolpì nel marmo l’irrisarcibilità del danno in favore di un soggetto a seguito del suo decesso e, per esso, ai suoi eredi.

Da qui due domande. Primo, se il limite è invalicabile, siamo per dirla con Fukuyama alla “fine della storia”   per la responsabilità civile? Se ammettessimo la perdita della vita come danno risarcibile, il sistema muterebbe rispetto all’impostazione del codice del 1942. Secondo, quel limite evoca le Colonne d’Ercole del nostro ordinamento? Oppure la tutela della vita va rimessa solo al regolatore pubblico mediante le norme di sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione? L’attualità, purtroppo, documenta una tragedia quotidiana sul lavoro, nonostante obblighi informativi e cantieri più sicuri. È evidente che il sistema non è efficiente.

3) Cinquant’anni di espansione: dal danno al congiunto alle componenti interna/relazionale

Negli ultimi cinquant’anni abbiamo assistito a un’espansione del sistema della responsabilità civile con la proliferazione di poste di danno, a cominciare dal danno non patrimoniale da lesione del congiunto.  Dalla pura negazione e poi dal ristretto novero iniziale — danno al congiunto solo nei casi di morte o lesioni gravissime — siamo passati, grazie a Cass., Sez. Un., 9556/2022 e  Cass., Sez. Un., 26973/2008 , a riconoscere il danno non patrimoniale del congiunto tout court, senza soglie minime. Dal 2018 con Cass. 7513/2018  e Cass. 901/2018  si è consolidata la distinzione tra componente relazionale (vulnus ai rapporti affettivi/sociali) e componente interna (sofferenza soggettiva, tendenzialmente presunta nel nucleo familiare). 

Però bisogna ricordare sempre l’incipit di Anna Karenina, secondo cui «tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice lo è a modo proprio». Questo significa che quando si discute di sofferenza, questa non la si valuta “all’ingrosso”, ma bisogna, comunque, essere più analitici. Questo vale per tutti i soggetti coinvolti nel giudizio: giudici, avvocati e consulenti devono adottare un’analisi finegrained, caso per caso.  

Analogo percorso evolutivo ha interessato il danno da perdita del rapporto parentale, con aperture recenti di grande rilievo: la morte del feto non è più considerata perdita di un rapporto “potenziale”, ma alla stregua del venir meno di un rapporto parentale (Cass. 26826/2025) , aprendo così  la strada a un pieno risarcimento del danno sempre articolato nelle sue due componenti (interna ed esterna).

4) Il nodo “tabelle” e il limite strutturale della responsabilità 

Il sistema, come già detto, si è evoluto globalmente e complessivamente. L’individuazione di un numero crescente di poste di danno risarcibili ha fatto il paio con la straordinaria trasformazione del sistema tabellare, che, sia detto per inciso, ha preso la piega  di un dibattito per certi aspetti estenuante ed estenuato. Quando si discute all’interno di una camera chiusa tra persone che la pensano allo stesso modo  su un determinato argomento, dicono gli scienziati comportamentali, ciascuno dei partecipanti ne esce sempre più rafforzato nel proprio convincimento.

Il superamento di queste camere chiuse (“Milano piuttosto che Roma”) è una priorità per superare le secche di un dibattito asfittico, teso a rivendicare una primazia guadagnata sul campo tra para normatività e criteri di predeterminazione della valutazione equitativa. “Fortunatamente” è arrivata la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) e tutti siamo più “rinfrancati”, perché pensata quale strumento in grado di contemperare l’esigenza di assicurare l’integrale riparazione del danno, da un lato, e la razionalizzazione  dei costi del sistema assicurativo.  È un passo avanti, dunque fine della storia delle tabelle? Ma anche no!

Rimane, però, il limite oltre il quale – è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 15350/2015  – non si può andare. La perdita immediata della vita non è suscettibile di tutela risarcitoria per una  serie di motivi. In breve, c’è l’argomento epicureo legato alla morte: “quando noi  ci siamo, non c’è la morte, ma quando c’è la morte non ci siamo noi” e la morte è il nulla finché viviamo. Ma soprattutto il dato fondamentale – e ci colleghiamo alla sentenza del 1925 – è che non si può risarcire un danno in capo a un soggetto che con la morte perde la capacità giuridica e non acquista alcunché. E poi c’è sempre il monito, che ci deriva sempre dalla sentenza del 1925, ma ribadito da Corte cost. 372/1994, sul limite strutturale della responsabilità, secondo cui si risarciscono solo le perdite che sono in qualche modo misurabili, perché incidono sul patrimonio dell’individuo. Ancora, il principio dell’integrale di riparazione del danno: tutto il danno e non oltre, perché diversamente si rischia di cadere nella trappola di una visione sanzionatoria della responsabilità civile.

Proprio questo limite ha spinto la giurisprudenza a tipizzare voci alternative nei casi di uccisione di una persona: a) il danno biologico terminale per l’offesa all’integrità fisica fino all’exitus; b) il danno catastrofale per la sofferenza patita da chi attende lucidamente di morire (rimane, tuttavia, non spiegato su quale evidenza scientifica poggi questa limitazione introdotta dal diritto vivente); c) il danno da perdita del rapporto parentale reclamabile iure proprio. 

Queste poste di danno  sono state oggetto di una profonda revisione e sistematizzazione  a opera di Cass. 26851/2023, che ha avuto il merito di offrire una tassonomia chiara e strutturata per la gestione di queste vicende, anche in relazione alla categoria della perdita di chance, e rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per la qualificazione e la valutazione dei diversi tipi di danno risarcibili, indicando un percorso da seguire per magistrati e operatori del diritto nella complessa materia della responsabilità civile per la perdita della vita.

5 ) Si fa ma non si dice 

Torniamo alla provocazione iniziale. Se per il giurista il danno da perdita della vita non esiste in capo al defunto, l’economia lo “vede” comunque. Gli economisti lo stimano come capitale umano, ossia facendo riferimento all’insieme dei redditi che la persona deceduta avrebbe generato fino al momento del pensionamento e che avrebbe poi riversato in favore dei suoi congiunti (moglie e figli fino all’età della maturità professionale). In questo solco – che ripeto è classificabile come un risarcimento del danno da perdita della vita – s’innestano strumenti legati al welfare: rendite INAIL, benefici per le vittime del dovere, altre provvidenze che, in concreto, attribuiscono un valore economico alla vita perduta. Fino a quando il sistema regge. 

Ma se non ci fosse il “paracadute” dello Stato del benessere, dovremmo rassegnarci a una perdita sociale netta? Oppure la responsabilità civile può ostacolarla, prevenirla, disincentivarla attraverso il risarcimento? Qui la prospettiva di Shylock è fuorviante: non si tratta di monetizzare una libbra di carne, né di fissare in anticipo una penale sulla vita. E tuttavia neppure conforta l’idea che sia il regolatore, ex ante, a decidere quale sia il numero «accettabile» di vite da sacrificare per la realizzazione di una infrastruttura pubblica: anche lì, inevitabilmente, la Value of Statistical Life entra nel conteggio dei costi da preventivare. 

6)  Una via “di mezzo”: responsabilità civile come diritto della società mista

Ecco perché dicevo: forse c’è margine, c’è spazio per un approccio legato alla responsabilità civile, che – come osservato da tempo –  è il diritto della “società mista”. È il diritto dove non siamo schiavi dello Stato pan-regolatore (per cui chiediamo allo Stato di regolamentare ogni minuteria della vita quotidiana), ma non siamo neanche proni rispetto alla teoria dei mercati perfetti (dove tutto deve essere regolato dal contratto). Quindi lo strumento della responsabilità civile potrebbe consentirci di superare il dilemma di attribuire un prezzo alla vita (Guido Calabresi parla come di una “perla senza prezzo”), perché lo facciamo ex post.  

La funzione compensativa della responsabilità civile, che ha permesso alla stessa di affrancarsi dalla dipendenza dalla responsabilità penale, deve però combinarsi,  compatibilmente con i  limiti della nostra tradizione giuridica, con il piano della deterrenza.  In altri e più diretti termini, la possibilità di accordare un risarcimento del danno (non patrimoniale o patrimoniale) serve a disincentivare e a favorire azioni virtuose.

È capitato di nominare economisti quali consulenti tecnici d’ufficio, chiamati a stimare il valore economico della vita o di un danno ambientale. Le stime variano per età (una “vita statistica” di un bambino vale più di quella di un adulto in età matura) e per ambito (ambiente, sanità), ma non è la vita di uno specifico individuo a essere stimata, si tratta di una “vita statistica”.  In contesti statunitensi, già nel 1985 un economista fu ammesso come witness expert in un caso di uccisione da parte della polizia, per illustrare il valore edonistico della vita . 

In alternativa – perché ovviamente ogni volta fare una consulenza tecnica affidata a un economista non è un passaggio indolore per le parti – possiamo utilizzare altri strumenti. Per esempio, quando c’era  il danno da inabilità temporanea, esiste ancora oggi per effetto della TUN, ma  in forma assai più contenuta per ragioni rimaste oscure, un giorno di vita buona, più o meno, valeva 150 euro. È un criterio empirico, ma utile, impiegato nel caso di una giovane paziente punta da un ago abbandonato su un lettino medico, che visse per 30–40 giorni con il terrore di aver contratto una grave infezione. In assenza di meglio quel parametro ha offerto una traccia di liquidazione credibile.  

7) “Troppi danni, il sistema implode”? Sostenibilità e prevedibilità

Un’obiezione ricorrente, specie dal fronte professionale/imprenditoriale, è che l’aumento delle poste di danno minacci la sostenibilità del sistema, la quale si basa sulla relazione tra i premi assicurativi e il montante dei risarcimenti e molto altro (gestione del rischio, efficienza dei costi e capacità di generare rendimenti dagli investimenti).

È un  timore da non sottovalutare, ma che non esaurisce il discorso. Basti ricordare il richiamo — rimasto perlopiù nel cassetto — contenuto nella sentenza Mengoni (Corte Cost. 372/1994, cit.) alla prevedibilità come criterio soggettivo di imputazione per i danni ai congiunti.  

Una possibile risposta all’argomento del pericolo di collasso del sistema potrebbe essere: non è detto che, una volta superate queste colonne d’Ercole, si debba operare una sommatoria di poste, aggiungendo sempre qualcosa di nuovo. È vero che il sistema ha sempre vissuto di giustapposizioni (morale/biologico, l’esistenziale riassorbito nel biologico dinamico-relazionale), ma non  è detto che, in un contesto caratterizzato da  un ritrovato legislatore che esca dalla sua penombra e che cerchi di ridisegnare l’architettura della  responsabilità civile, non si possano fornire dei paletti, porre dei limiti. L’ipotesi potrebbe essere che “l’uno scaccia l’altro”: cioè la risarcibilità del danno da perdita della vita porterebbe probabilmente a eliminare la perdita del rapporto parentale che, nonostante il tardivo varo della T.U.N., rimane fuori dalla normazione uniforme del legislatore (quindi anche lì continueremo a discutere di tabelle, di quali tra esse sia preferibile e della loro corretta applicazione).

Forse è arrivato il momento — senza togliere nulla al ruolo meritorio svolto dalla giurisprudenza, che negli anni ha svolto una funzione di supplenza dal basso costante e garantito la  modernizzazione del sistema — che il legislatore riprenda il ruolo antico di “signore del diritto” capace di guardare oltre l’emergenza interpretativa. Serve il coraggio di confrontarsi con saperi esterni, come l’economia, la psicologia e le scienze empiriche, ma serve anche che il legislatore si ridesti dal suo torpore, recuperando una funzione di guida e non di perenne rincorsa.

Non si tratta di opporre il legislatore al giudice, ma al contrario costruire uno statuto del danno non patrimoniale modellato sulla logica dei Restatements, che offrono regole stabili, coerenza sistematica e un orizzonte chiaro di prevedibilità. Un sistema in grado di estrarre i principi generali dal mondo giudiziario e creare una regola comune non riduce le tutele, non cancella il contenzioso, ma semplicemente, fissa regole certe che permettono alle parti di prevedere l’esito delle controversie. E quando gli esiti sono prevedibili, il sistema si “autoregola”, perché molte controversie si compongono già in sede stragiudiziale.

Questo è, da oltre vent’anni, l’obiettivo dichiarato dal Codice delle assicurazioni private. La sua attuazione, tardiva e incompleta, ha indotto persino a ipotizzare l’estensione della T.U.N. come strumento generale e intersettoriale, applicabile anche ai giudizi in corso. Ma resta il punto centrale, ben messo in luce da Guido Calabresi nel suo classico The Costs of Accidents: ridurre i costi sociali degli incidenti non significa soltanto comprimere l’ammontare dei risarcimenti o abbassare i parametri di liquidazione. Non basta intervenire sul lato dei “costi attesi del danno”. La riduzione autentica dei costi sociali  passa, piuttosto, attraverso scelte regolatorie orientate anche all’efficienza economica e, quindi, incentivi adeguati, prevenzione efficace, strutture decisionali prevedibili e un sistema che aiuti gli attori a orientarsi prima del contenzioso. Insomma, una grande sfida per una missione non impossibile.

Dr. Roberto Simone
Consigliere III Sez. Corte di Cassazione

Fonti:

  • Cass., 25 maggio 1925, n. 3475, in Foro it., 1925, I, 902.
  • F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992 (trad. it. La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 1992).
  • Cass., sez. un., 1°  febbraio 2022, n. 9556, in Foro it., 2022, I, 3060.
  • Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in Foro it., I, 2009, I, 120.
  • Cass., 27 marzo 2018, n. 7513, in Foro it., Rep. 2018, voce Danni civili, n. 273.
  • Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, ivi, n. 275.
  • Cass., 15 settembre 2025, n. 26826, in ForoPlus.
  • C. Sunstein, #Republic. La democrazia nell’epoca dei social media , Bologna, 2017.
  • Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, in Foro it., 2015, I, 2682.
  • Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297.
  • Cass., 19 settembre 2023, n. 26851, in Foro it., Rep. 2023, voce Danni civili, n. 312; in Nuova giur. civ. comm., 2024, II, 160, annotata da R. Pardolesi – R. Simone, Errore diagnostico/terapeutico e giurisprudenza didascalica (ovvero: sui guasti da diniego del danno da morte).
  • G. Calabresi, The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection, Yale University Press, 2016 (trad. it. Il futuro dell’analisi economica del diritto, a cura di F. Fimmanò e V. Occorsio, Milano, 2018).
  • W. K. Viscusi, Pricing Lives: Guideposts for a Safer Society,  Princeton University Press, (2018).
  • G. Ponzanelli, Danno edonistico: una versione nordamericana del danno alla salute? (Nota a Federal district court for the district of Illinois, 15 novembre 1985, Sherrod v. Berry), in Foro it., 1985, IV, 71.
  • G. Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 1970 (trad. it. Il costo degli incidenti. Analisi economica e giuridica della responsabilità civile, a cura di E. Al Mureden, Giuffrè, Milano, 2015).

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