Contributo Tecnico medico legale: “Barème danno biologico per Invalidità permanenti comprese tra 10% e 100%”

Vi propongo di seguito un contributo tecnico medico-legale con riferimento al futuro barème per le invalidità dal 10% al 100%, anche con riferimento alla recente TUN.
Buona lettura.

Dott. Enrico Pedoja
Presidente SMLT


Presupposti interpretativi

Il parametro della Invalidità permanente biologica è finalizzato a stabilire quale sia il grado di disfunzionalità psichica o fisica dell’individuo che ha subito un evento lesivo conseguente a “fatto illecito” ed è finalizzato a fornire un indicatore idoneo a stabilire il “disvalore anatomo funzionale” del danneggiato in conseguenza di una accertata condizione menomativa psichica o fisica.

Il parametro – in sè considerato, afferente esclusivamente a “variabili di riduzione del potenziale psico fisico umano – non ha, sotto il profilo “causale”, alcuna corrispondenza automatica, né proporzionale, sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali, che rappresentato il presupposto di stima del danno alla persona di rilevanza economica.

Basti considerare, ad esempio, che con una analoga percentuale di IP del 15% possono essere quantificati – senza alcuna differenza ai fini dell’incidenza sul fare e sentire del danneggiato – sia    la perdita della funzionale di un rene sia gli esiti coesistenti di disfunzionalità minori (ad esempio la frattura di una clavicola e la perdita della milza).

Ne deriva che il solo parametro della invalidità permanente biologica non può tecnicamente   rappresentare il solo indicatore tecnico finalizzato a definire economicamente un danno alla Persona, mancando la variabile qualitativa, anch’essa necessariamente correlata alla accertata menomazione, idonea a far sì che, a parità di percentuali di Invalidità permanente, sia limitata la possibilità di pervenire a sperequazioni risarcitorie della componente biologica del “danno non patrimoniale”.

Considerazioni, queste, che assumono, peraltro, particolare rilievo anche nel contesto del cosiddetto danno “incrementativo, la cui ricaduta, ai fini risarcitori, dovrebbe trovare effettivo riscontro non solo nell’incremento “quantitativo” di disfunzionalità biologica del danneggiato ma anche nell’oggettivo riscontro di un correlato e qualificato peggioramento della qualità di vita rispetto allo stato anteriore.

La componente “qualitativa” (studiata, elaborata, condivisa ed applicata già dal 2009 nel  contesto professionale medico legale Triveneto , dopo l’introduzione  del principio giuridico di “danno non patrimoniale”, e successivamente acquisita –con l’apporto dell’Accademia e dei libero professionisti del Settore-  anche in SIMLA) è stata  definita  quale “sofferenza menomazione correlata” e ha lo scopo di riequilibrare il principio di “danno biologico” ove questo debba rientrare nel contesto più ampio del “danno non patrimoniale”.

Essa è sempre presente a seguito di accertata disfunzionalità anatomo-psichica e rappresenta la componente del danno biologico idonea a definire la ricaduta esistenziale della menomazione sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali. È, quindi, necessaria a modulare -ai fini risarcitori- il rapporto di “causa – effetto” previsto dallo stesso concetto di danno biologico: presupposto cui fa riferimento l’Art 138 del Codice delle Assicurazioni. 

Va subito precisato che tale “parametro”, in quanto di natura tecnica, non si sovrappone a quello espresso dalla Cassazione, che afferisce alla “sofferenza intima” intesa come sofferenza derivante da condizioni di danno “non biologiche” (quindi, relative a lesione di differenti diritti costituzionalmente tutelati o al perturbamento dello stato d’animo per l’offesa ecc.). Infatti, quest’ultimo presupposto di danno -oggettivamente- non può avere alcun rapporto di incremento o decremento liquidativo con la sola invalidità permanente biologica”, derivando da presupposti giuridici – ai fini risarcitori-ontologicamente differenti.

In conclusione, la sofferenza menomazione correlata è un parametro che, avendo lo scopo di  inquadrare l’effettiva ricaduta esistenziale che si realizza  sugli atti comuni della vita quotidiana, sui comuni aspetti relazionali e sul sentire di qualsiasi danneggiato (portatore di quella accertata e qualificata condizione menomativa), rappresenta un  presupposto tecnico  necessario ad evitare quelle possibili  sperequazioni liquidative che potrebbero determinarsi ove la liquidazione della componente biologica del danno non patrimoniale si ancorasse esclusivamente ed in via automatica alla sola percentuale di Invalidità permanente biologica. 

L’intervento del medico legale, nei termini sovra esposti, ha anche un preciso riferimento professionale di natura “deontologica” essendo finalizzato a tutelare concretamente il bene “salute” del cittadino – con evidenti risvolti anche sociali – per l’ambito di cui in oggetto.  

Il Baréme delle Macro invalidita’

In attesa di conoscere l’indirizzo della SIMLA e in previsione del “Consensus” finalizzato alla condivisione tecnica dei presupposti scientifici costitutivi della Tabella nella quale inserire ogni condizione menomativa accertata in sede medica con rigoroso criterio clinico e/ o strumentale, si dovrebbe, tuttavia, considerare anche il problema  connesso al successivo inquadramento tabellare delle fasce di invalidità.

Essendo impensabile che nel contesto di una valutazione medico legale di natura accertativa, la quale  prevede variabili “quantitative” di ordine esclusivamente anatomo e psichico funzionale, si possano inserire variabili “qualitative” (comunque necessarie a definire, seppur in via presuntiva,  il rapporto causale tra invalidità permanente  e ricaduta “esistenziale” della posta biologica non patrimoniale), si dovrà considerare che -qualunque sia la futura impostazione tabellare- si renderà necessario un parallelo inquadramento  “di ordine qualitativo “ della componente di “sofferenza correlata”.

Indicazione, questa, che – in analogia con l’attuale modello di TUN – dovrebbe prevedere tre fasce di modulazione (lieve -media – elevata), con possibilità di estensione al livello “elevatissimo” di “sofferenza menomazione correlata” nei casi di estremo degrado delle condizioni esistenziali del danneggiato.

Rimane aperto il problema –ora apparentemente demandato dal Ministero del Made in Italy a quello della Salute- se il “riequilibrio” della componente qualitativa biologica del danno non patrimoniale diventi una incombenza medico-legale, prevedendosi quindi adeguamenti modulati della “generica invalidità permanente”  autonomamente liquidabili  nel contesto della nuova Tabella di liquidazione Nazionale, ovvero se essa rappresenti –come in passato per le Tabelle di Milano o di Roma-  un parametro aggiuntivo, suscettibile di autonoma liquidazione equitativa, utilizzabile dagli Operatori nell’ottica delle fasi conciliative tra le Parti ovvero secondo decisione del Giudice secondo le previsioni dell’art 1226 del Codice Civile. Si dovrà, comunque, escludere dal calcolo Tabellare ogni ulteriore integrazione risarcitoria di danno non patrimoniale conseguente a “peculiari aspetti” dinamico-relazionali del danneggiato, aspetto questo che esula –sotto l’aspetto probatorio- dal contesto tecnico valutativo medico legale.  

Verso una ridefinizione tecnica del concetto di danno biologico 

Il nuovo assetto Liquidativo della Tabella Nazionale di liquidazione del danno non patrimoniale di “non lieve entità”richiederebbe -ai fini perequativi e sociali- un più esaustivo inquadramento “tecnico” del principio medico legale di danno biologico, che rappresenta la premessa dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. 

Per danno Biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Nel contesto del danno non patrimoniale, è competenza del Medico legale accertare e definite le distinte componenti biologiche:

  1. la componente di “menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica” passibile di accertamento e di quantificazione medico-legale in termini di Invalidità permanente biologica;
  2. la componente di “sofferenza menomazione-correlata” passibile di autonomo inquadramento e definizione “qualitativa” medico legale.

Dr. Enrico Pedoja
Medico legale


Immagine di Freepik

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